Qui di seguito elenchiamo alcune particolari coperture assicurative che posso essere rilasciate per i rischi di responsabilità civile:

R.C. GENERALE
RC Diversi o RCD - indica tutte le configurazioni di assicurazione RC "diverse" da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Ricomprende anche l'assicurazione della responsabilità civile nei confronti degli operai o, meglio, di prestatori d'opera (RCO).
R.C. OPERAI
La "Responsabilità Civile Operai", più correttamente definita R.C. prestatori d'opera, riguarda: - la rivalsa dell'I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65; - le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso. Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l'apposita sezione di questa, indicata comunemente R.C.O.
R.C. PRODOTTI
E' la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l'uso, etichettatura,ecc.).
R.C. SMERCIO
Riguarda la responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.
R.C. PROFESSIONALE
La responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condomìni, ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell'espletamento della loro professione.
R.C. CONTRATTUALE
E' la responsabilità originata dalla violazione di diritti derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all'obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest'ultimo non è dipeso da sua colpa.
R.C. DELLA FAMIGLIA
Trattasi di quel complesso di responsabilità gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito della vita privata. Comprende la responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C.c.), le responsabilità per la proprietà e/o conduzione dell'unità immobiliare, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici (art. 2049 C.c.) ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti (D.P.R. 1124/65),la responsabilità per la pratica di alcune discipline sportive (art. 2043 C.c.),ecc.
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